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La L.R. 21/2011, pubblicata sul BURAS del 29 novembre 2011, n. 35, al Capo IV, “Norme per la semplificazione delle procedure amministrative in materia edilizia e paesaggistica”, artt. 16-19, ha introdotto importanti modifiche ed integrazioni alla L.R. 28/1998 in un’ottica di potenziamento delle funzioni dei Comuni in materia di tutela paesaggistica e di semplificazione procedimentale, con conseguente maggiore efficienza amministrativa e accelerazione dei tempi di ottenimento dei titoli abilitativi.

Nello specifico l’art. 17 della L.R. 21/2011 ha modificato l’art. 3 della L.R. 28/1998 aggiornando in primo luogo i riferimenti normativi di cui al comma 1. La norma riformulata prevede, infatti, che l’organo comunale competente per territorio, nel rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche relative alle tipologie di opere elencate dalla lettere a) fino alla lettera h bis) del primo comma dell’art. 3, sia tenuto a rispettare quanto disposto dal vigente D.lgs. n. 42/2004 e ss.mm. (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio).

In secondo luogo le modifiche apportate al primo comma dell’art. 3 della L.R. n. 28/1998 comportano un notevole ampliamento delle competenze comunali in materia paesaggistica, in quanto aumentano le tipologie di intervento che possono essere autorizzate dal Comune.

 

I Comuni che possono esercitare competenza in materia paesaggistica sono esclusivamente quelli muniti della subdelega regionale all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 6, del D.lgs. n. 42/2004, ovvero quelli che dispongono di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.

L’art. 3 della L.R. 28/1998, così come modificato e integrato dalla L.R. 21/2011, prevede che:

1)       “Sono rilasciate dall'organo comunale competente per territorio, nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e successive modifiche ed integrazioni, le autorizzazioni paesaggistiche relative a:

 

a)       interventi su edifici privati riguardanti le categorie di opere di cui all'articolo 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, con esclusione di quelli previsti dalla lettera e) e di quelli ricadenti in aree di centro storico (zona urbanistica "A") non soggette a disciplina di piano particolareggiato o comunque attuativo, ovvero quando tale piano non sia stato precedentemente approvato ai sensi della Legge n. 1497 del 1939;

b)       interventi di nuova costruzione ricadenti nelle zone urbanistiche di completamento "B", con esclusione di quelli comportanti la demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939;

c)        gli interventi previsti negli strumenti di attuazione di cui all'articolo 21 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), approvati ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

d)       posa in opera di insegne;

e)       linee elettriche di bassa tensione;

f)        trivellazione di pozzi per l'utilizzazione delle falde acquifere, escluse quelle minerali e termali;

g)       opere agro-silvo-pastorali non residenziali in agro (zona urbanistica "E"), purché sia rispettato l'indice edificatorio pari a 0,03 mc/mq.;

h)       attività silvo-colturali, arboricoltura da legno, potature e manutenzione del patrimonio arboreo, opere antincendio e fasce tagliafuoco, lavori di difesa forestale, con esclusione del taglio a raso degli alberi ad alto fusto o cedui e delle opere di rimboschimento interessanti superfici superiori a 2 Ha;

h bis) gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 139 del 2010;

2)       Sono parimenti rilasciati dall'organo comunale competente i pareri (pareri sui condoni edilizi per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico n.d.r) di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 [Non possono conseguire il rilascio alla concessione o all’autorizzazione in sanatoria le opere abusive, realizzate dopo l’apposizione del vincolo che si trovino:

d) in zone soggette a vincoli posti a tutela di preminenti interessi pubblici ovvero su aree di proprietà dello Stato o di enti pubblici, a meno che l’amministrazione competente dichiari il non pregiudizio degli interessi pubblici tutelati, ovvero conceda l’uso del suolo.(n.d.r)]

richiesti anche ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 6 (Legge finanziaria 1995), che abbiano per oggetto le opere previste al comma 1).

 

2bis) I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 42 del 2004, e successive modifiche ed integrazioni, compresi i provvedimenti di irrogazione delle relative sanzioni, che hanno per oggetto le opere ed i lavori previsti dal comma 1), sono rilasciati dall'organo comunale.”

 

La lett. c) del comma 1 dell’art. 3 della L.R. 28/1998, a seguito della recante modifica normativa, prevede che siano rilasciate dall’organo comunale competente per territorio le autorizzazioni paesaggistiche relative a tutti gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi di cui all’art. 21 della legge regionale n. 45 del 1989. Presupposto che determina la competenza in capo al Comune è sempre l’approvazione da parte del Servizio di tutela paesaggistica competente per territorio ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 28/98. L’approvazione paesaggistica dello strumento attuativo si inserisce a monte dell’esercizio delle competenze comunali al rilascio del titolo autorizzatorio, e si pone come condizione per l’attribuzione della sub-delega. Restano comunque salve le approvazioni dei piani attuativi già effettuate ai sensi della L. 1497/39.

Si evidenzia che, prima delle modifiche introdotte dalla L.R. 21/2011, la competenza comunale era limitata ai soli “interventi di nuova costruzione” mentre ora, a seguito delle citate modifiche, la competenza comunale risulta estesa a tutti gli interventi previsti negli strumenti attuativi, tra cui si deve annoverare anche quella al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica relativa alle opere di urbanizzazione in esecuzione degli stessi strumenti attuativi.

Rientrano infine nella delega di cui alla lett. c) dell’art. 3 gli interventi previsti dai piani di settore o regolamenti quali piani di arredo urbano, piano del verde, regolamenti per l’installazione di fioriere, pedane, gazebo, chioschi, cartellonistica pubblicitaria. Pertanto, anche in questi casi, l’approvazione ai sensi dell’art. 9, comma 5, della L.R. 28/98 è condizione necessaria per l’esercizio della subdelega da parte dei Comuni, fatte salve le competenze comunque delegate ai sensi dell’art. 3 comma 1 della L.R. 28/1998, che sono, in ogni caso, in capo all’Ente locale.

Il comma h bis), introdotto nell’art. 3, comma 1, della L.R. 28/1998 dalla lett. c) del comma 1 dell’art. 17 della L.R. 21/2011 dispone che gli interventi di lieve entità soggetti al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica di cui al D.P.R. n. 139 del 2010 siano di competenza comunale.

Attraverso l’inserimento di questa lettera, l’originario impianto della subdelega contenuto nella L.R. 28/1998 risulta notevolmente ampliato, dovendo ascrivere alla competenza comunale anche le tipologie di intervento previste nell’allegato 1 del D.P.R. Relativamente all’elencazione degli interventi contenuta nell’allegato 1 al D.P.R. 139/2010, appare necessario precisare che l’elenco degli interventi è tassativo, mentre l’individuazione delle singole opere descritte ai nn. 4, 5,13 e 17 ha un valore meramente esemplificativo ma non esaustivo.

Alcune tipologie di intervento (precisamente i nn. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 28, previsti dal citato D.P.R. 139) non possono essere realizzate con procedimento semplificato di autorizzazione se collocate all’interno di beni paesaggistici di cui all’art. 136 lett. a), b) e c) del D. Lgs. 42/2004. Nei nn. 1 e 28 il legislatore ha poi previsto che tali interventi non possano essere realizzati con le modalità proprie del D.P.R. 139 anche nelle zone omogenee “A” e quelle ad esse assimilabili.

Sulle tipologie di intervento escluse, si evidenzia che sono da interpretare secondo il loro senso letterale. Ne consegue che il divieto di realizzare alcune tipologie di intervento attraverso il procedimento semplificato di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, così come dall’allegato n. 1 del D.P.R. 139/2010, riguarda solo i beni paesaggistici dell’art. 136, lett. a), b), e c), individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 e, nei casi previsti, i beni paesaggistici compresi all’interno delle zone “A” e ad esse assimilabili.

Al di fuori di queste tassative ipotesi letteralmente considerate, il comma h bis) è quindi da interpretarsi nel senso che tutti gli interventi di cui all’allegato 1 del D.P.R. 139/2010 sono da realizzarsi acquisendo preventivamente l’autorizzazione paesaggistica in forma semplificata anche se ricadono all’interno dei centri di antica e prima formazione. Sul punto pare opportuno e utile ricordare che, riguardo agli interventi ubicati all’interno dei centri di antica e prima formazione, nell’esercizio delle funzioni delegate, i Comuni si devono attenere alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale (artt. 51 e 52 N.T.A.) nonché alle prescrizioni contenute nelle Determinazioni di verifica di conformità della pianificazione attuativa alla pianificazione paesaggistica.

L’art. 17, comma 1, lettera e), della L.R. 21/2011 introduce nel testo dell’art. 3 della L.R. 28/1998 il comma 2 bis con il quale è attribuita per la prima volta ai Comuni, limitatamente alle tipologie di interventi di cui al comma 1 del medesimo art. 3 la competenza a rilasciare i provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 167, commi 4 e 5, del D.lgs. 42/2004. Per espressa previsione normativa rientra nella sfera di competenza del Comune anche l’adozione dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni previste dal medesimo art. 167 come effetto della conclusione del procedimento.

L’organo comunale competente a ricevere e istruire le domande di accertamento di compatibilità paesaggistica è lo stesso deputato al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche. Per gli interventi di lieve entità di cui alla nuova lettera h bis) del primo comma dell’art. 3, L.R. 28/1998, la documentazione da presentare unitamente all’istanza di compatibilità paesaggistica è quella prevista dall’art. 2 del D.P.R. 139/2010, così come previsto dal nuovo articolo 5 bis della medesima L.R. 28/1998. […relazione paesaggistica in forma semplificata(n.d.r)]

Il Comune, dopo aver provveduto a istruire la pratica e a richiedere il parere obbligatorio della Soprintendenza, si pronuncia direttamente sulla domanda e provvede a rilasciare il provvedimento di accertamento di compatibilità paesaggistica, compresi i provvedimento di irrogazione delle relative sanzioni. E’, pertanto, da intendersi superato quanto previsto dal paragrafo 5.2. della Direttiva n. 2, approvata con Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010 n. 33/64.

I provvedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza comunale hanno per oggetto le medesime categorie di opere e i lavori per i quali il Comune ha la subdelega per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 146 D.lgs. 42/2004. Gli interventi per i quali è possibile presentare al Comune domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica devono rispettare il dettato di cui al citato art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004, [L'autorità amministrativa competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al comma 5, nei seguenti casi:

a)       per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b)       per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c)       per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.(n.d.r)]

per cui restano esclusi dalla possibilità di ottenere un accertamento di compatibilità paesaggistica gli interventi comportanti in data successiva al 12 maggio 2006 un aumento di volumetria e superficie, non previamente autorizzato.

Nel caso in cui la domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica abbia ad oggetto interventi non ammissibili ai sensi dell’art. 167, comma 4, D.lgs. 42/2004, il Comune competente provvede a ordinare la remissione in pristino dello stato dei luoghi in applicazione del comma 1 del medesimo articolo.

La novella legislativa attribuisce ai Comuni, limitatamente alle tipologie di opere di cui al comma 1 del medesimo articolo 3, anche la competenza ad adottare i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, pecuniarie o demolitorie, conseguenti all’accertamento di compatibilità paesaggistica. I criteri da utilizzare per la valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento abusivo e per la determinazione del danno apportato al paesaggio, sono riportati nella Direttiva n. 2, approvata con Deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2010 n. 33/64.

Qualora il Comune accerti la compatibilità dell’intervento abusivo con il bene paesaggistico tutelato, l’art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004 prevede che la sanzione da applicare sia di natura pecuniaria. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato attraverso una perizia di stima redatta a cura del trasgressore secondo i criteri di cui alla citata Direttiva n. 2. e firmata da un tecnico abilitato. Alla medesima Direttiva n. 2 i Comuni dovranno fare riferimento per le procedure da adottare ai fini dell’applicazione della sanzione pecuniaria e della gestione delle situazioni pregresse.

Nell’ipotesi in cui l’Ente delegato abbia irrogato la sanzione demolitoria/ripristinatoria e il trasgressore non abbia adempimento alla remissione in pristino dello stato dei luoghi alterato dall’abuso, ai sensi dell’art. 167, comma 3, D.lgs. 42/2004, lo stesso Ente si attiva per l’esecuzione d’ufficio di quanto disposto. Analogamente, qualora il trasgressore non provveda spontaneamente al pagamento delle somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria, l’Amministrazione comunale competente adotta i provvedimenti esecutivi necessari alla riscossione forzata di quanto dovuto.

Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 28/1998 così come modificato e integrato dalla L.R. 21/2011, prevede chesiano rilasciati dall'organo comunale competente i pareri (pareri sui condoni edilizi per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico n.d.r) di cui alla lettera d), comma 1, dell'articolo 28 della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23. L’art. 17 comma 1 lettera d) della L.R. 21/2011 nel modificare il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 28/1998 con la soppressione delle parole “con la stessa procedura”, diversifica espressamente il procedimento di parere paesaggistico in materia di condono rispetto ai procedimenti di autorizzazione paesaggistica. Ciò comporta che i pareri di cui alla lettera d) comma 1 dell’art. 28 della L.R. 23/85, dovranno essere rilasciati dal Comune senza necessità di acquisizione formale del parere preventivo e vincolante della Soprintendenza.

L’art. 167, comma 5, D.lgs. 42/2004 prevede, come di seguito, che il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o dell'area interessati dagli interventi sopra descritti presenti apposita domanda all'autorità preposta alla gestione del vincolo ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi. L'autorità competente si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di 180 giorni, previo parere vincolante della soprintendenza da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni. Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima. In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria […rimessione in pristino a proprie spese (n.d.r)]. La domanda di accertamento della compatibilità paesaggistica presentata ai sensi dell'articolo 181, comma 1-quater D.lgs. 42/2004 [… per opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa (n.d.r)], si intende presentata anche ai sensi e per gli effetti di cui al presente comma 5.

L’art. 18 della L.R. 21/2011 introduce nel testo della L.R. 28/1998 l’art. 5 bis che, in materia di procedimento di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di cui alla lettera h bis) del novellato articolo 3, rinvia al regolamento emanato con il D.P.R. 139/2010.

La Regione ha così recepito quelle norme di semplificazione procedimentale che, in attuazione dei principi di snellimento e di concentrazione stabiliti dall’art. 146, comma 9, D.lgs. 42/2004, rendono più agile il procedimento di autorizzazione avente un impatto meno rilevante sul paesaggio.

L’art. 2 del D.P.R. citato prevede che debba essere allegata all’istanza di autorizzazione una relazione paesaggistica semplificata redatta secondo il modello di “scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificato” di cui al D.P.C.M. 12/12/2005. Il tecnico abilitato deve redigere la predetta relazione paesaggistica in modo completo ed esaustivo, in conformità alle prescrizioni di cui al medesimo art. 2, allegando inoltre, al fine di una più compiuta valutazione paesaggistica dell’intervento, la simulazione fotografica delle modiche proposte.

Nella relazione paesaggistica semplificata il tecnico dovrà anche attestare la conformità dell’intervento alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia.

I termini di conclusione del procedimento, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. citato, sono di 60 giorni dal ricevimento dell’istanza (salve le ipotesi di provvedimento negativo anticipato), dei quali 30 per l’istruttoria comunale, 25 per l’espressione del parere della Soprintendenza e 5 per l’emissione del provvedimento finale.

Si evidenzia che l’inutile decorso dei predetti termini senza che il Comune abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull’istanza comporta, ai sensi dell’art. 4, comma 9, del regolamento D.P.R. 139/2010 in questione, la formazione del silenzio inadempimento impugnabile davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 2, comma 8, della L. 241/1990 nonché la responsabilità della Amministrazione comunale per il risarcimento del danno derivato dal ritardo ai sensi dell’art. 2 bis della medesima L. 241/1990.

L’art. 4 del D.P.R. 139/2010 delinea un procedimento molto articolato che si snoda in una pluralità di fasi a cui viene fatta corrispondere una pluralità di ipotesi di chiusura del procedimento.

L’istruttoria del Comune è segnata da una serie di verifiche preliminari: in primo luogo deve essere accertata la tipologia dell’intervento da realizzare e la completezza della documentazione presentata, a cui fa seguito l’eventuale invito a produrre le integrazioni necessarie. L’inutile decorso del termine per la produzione delle integrazioni richieste comporta l’obbligo per l’Amministrazione procedente di concludere comunque il procedimento (art. 4, comma 1).

Superata questa fase preliminare, il procedimento conosce un’altra tappa preparatoria, ispirata al principio di concentrazione dei procedimenti ed economicità dell’azione amministrativa. Il comma 2 dell’art. 4 in commento stabilisce, infatti, che il Comune debba verificare la conformità dell’intervento alla vigente disciplina urbanistico edilizia. La verifica in questione consiste in una vera e propria attività valutativa di merito e non una mera presa d’atto dell’attestazione allegata all’istanza dal tecnico abilitato e, nel caso in cui dia esito negativo, comporta la chiusura anticipata del procedimento mediante una dichiarazione di improcedibilità della domanda.

Superati questi primi snodi preparatori si entra nel pieno dell’istruttoria di competenza comunale, con la valutazione della compatibilità paesaggistica dell’intervento di lieve entità e con la verifica della sua conformità alle prescrizioni d’uso eventualmente contenute nel Piano Paesaggistico Regionale. Al termine di tale fase si debbono distinguere due ipotesi:

1. nel caso di valutazione negativa si registra la terza ipotesi di chiusura anticipata del procedimento con l’adozione di un provvedimento di rigetto dell’istanza da parte del Comune - previo preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10 bis della L. 241/1990 - senza investire della decisione la Soprintendenza (art. 4, comma 4). In tale ipotesi il richiedente ha la facoltà di adire l’organo ministeriale investendolo in seconda istanza della domanda sulla quale l’Amministrazione locale si è già pronunciata in senso negativo. Instaurato un contraddittorio necessario tra le due Amministrazioni con la facoltà del Comune di inviare le proprie deduzioni ed osservazioni alla Soprintendenza, quest’ultima, entro i successivi 30 giorni, “decide in via definitiva, rilasciando o negando l’autorizzazione” ( art. 4, comma 5).

2. nel diverso caso in cui l’istruttoria in capo al Comune abbia dato esito favorevole alla realizzazione dell’intervento, essa si concluderà con una proposta motivata di accoglimento dell’istanza alla Soprintendenza (art. 4, comma 6). Tale proposta apre la quarta fase del procedimento autorizzatorio semplificato, in relazione alla quale vanno distinte nuovamente due differenti ipotesi, a seconda che anche la valutazione da parte dell’Amministrazione statale dia esito positivo oppure negativo.

 

a) Nel caso di valutazione positiva la Soprintendenza emetterà il proprio parere vincolante favorevole entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta e lo invierà tempestivamente al Comune per la pronuncia dell’autorizzazione nei cinque giorni successivi (art. 4, comma 7).

b) Nel caso di valutazione negativa, invece, sarà la stessa Soprintendenza a rigettare direttamente l’istanza chiudendo ancora una volta anticipatamente il procedimento (art. 4, comma 8).

 

Un ulteriore elemento di novità e semplificazione rispetto al procedimento ordinario è dato dal fatto che, qualora il parere vincolante della Soprintendenza non pervenga nel termine prescritto, il Comune conclude comunque il procedimento e rilascia l’autorizzazione paesaggistica, senza indire la conferenza di servizi prevista dall’articolo 146, comma 9, del D.lgs. 42/2004.

In relazione alla natura del parere della Soprintendenza si precisa che lo stesso, ai sensi dell’art. 4, comma 10, del D.P.R. 139/2010, è, allo stato attuale, obbligatorio e vincolante.

L’art. 19 della L.R. 21/2011 modifica l’art. 9 della L.R. 28/1998 relativo alle competenze regionali in materia paesaggistica. Al comma 1 del medesimo articolo 9 viene inserita la disposizione secondo cui le istanze di competenza regionale devono essere trasmesse dal Comune al competente Servizio per la tutela paesaggistica entro 30 giorni dalla loro presentazione “corredate dall’attestazione dell’amministrazione comunale sulla conformità dell’intervento ai vigenti strumenti urbanistici comunali”, da compiere anche alla luce delle disposizioni dettate relativamente a questi ultimi dalle norme regionali in materia di urbanistica e di pianificazione paesaggistica.

L’attestazione introdotta dalla novella legislativa comporta, al pari di quella prevista nel procedimento semplificato, un’attività valutativa di merito in ordine alla conformità urbanistica dell’intervento e si estende a tutte le istanze di competenza regionale, sia quelle di autorizzazione ex art. 146 D.lgs. 42/2004 sia quelle di accertamento di compatibilità ai sensi dell’art. 167 del medesimo Decreto legislativo.

Considerato che detta verifica non comporta l’esercizio di funzioni paesaggistiche, anche i Comuni che sono decaduti dalla delega ricevono le istanze paesaggistiche per poi trasmetterle, nel prescritto termine di 30 giorni, ai competenti Uffici regionali corredate dall’attestazione urbanistica in argomento. La disposizione si applica a tutti i tipi di intervento, compresi gli interventi di lieve entità di cui all’art. 3 lett. h bis della L.R. 28/1998 e quelli soggetti al procedimento urbanistico della D.I.A.

Nel caso in cui venga accertata la non conformità urbanistica dell’intervento, il Comune dovrà dichiarare l’improcedibilità dell’istanza conseguentemente comunicare al soggetto e, per conoscenza, alla Amministrazione Regionale, la suddetta improcedibilità.

L’allegato A alla Delibera G.R. n. 13/5 del 28 marzo 2012 riporta secondo una “Tabella Unica” o distinti per “Zone Urbanistiche”, tutti gli interventi delegati alle amministrazioni comunali o alle Unioni di Comuni relativamente ai seguenti procedimenti:

  • autorizzazioni per gli interventi da eseguire in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 146 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.01.2004, n. 42)
  • accertamenti di compatibilità paesaggistica per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 167 del codice dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 22.01.2004, n. 42)
  • pareri sui condoni edilizi per opere abusive realizzate in ambito sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi dell’articolo 28, comma 1 lettera “d” della l.r. 23/85.

 

Per ciascun intervento, numerato progressivamente, viene resa descrizione e relativo riferimento normativo.

Il D.lgs. 42/2004 Codice dei Beni culturali e del paesaggio, all’art. 149 - Interventi non soggetti ad autorizzazione, stabilisce che:

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 143, comma 4, lettera a) (….), non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 146, dall'articolo 147 e dall'articolo 159:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorali che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.