Il D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 (cd. “decreto trasparenza”), con particolare riferimento al diritto di accesso civico. Il provvedimento introduce anche in Italia il Freedom of Information Act (FOIA), che consente ai cittadini di accedere liberamente alle informazioni e ai dati raccolti dalle pubbliche amministrazioni, anche nel caso in cui non siano direttamente interessati da quelle informazioni.
Questa nuova forma di accesso civico prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge.
Si tratta, dunque, di un regime di accesso più ampio di quello previsto dalla versione originaria dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 33 del 2013, in quanto consente di accedere non solo ai dati, alle informazioni e ai documenti per i quali esistono specifici obblighi di pubblicazione, ma anche ai dati e ai documenti per i quali non esiste l’obbligo di pubblicazione e che l’amministrazione deve quindi fornire al richiedente.
Da sottolineare che questa nuova forma di accesso si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo.
Dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso non richiede alcuna qualificazione e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso», così come stabilito invece per l’accesso ai sensi della legge sul procedimento amministrativo.
Dal punto di vista oggettivo, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013) sono più ampi e dettagliati rispetto a quelli indicati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, consentendo alle amministrazioni di impedire l’accesso nei casi in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi pubblici generali.
Il nuovo art. 5 (rubricato: "Accesso civico a dati e documenti") del D.Lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 97/2016, nel disciplinare l'“accesso civico”, dopo aver disposto, al comma primo il diritto di accedere incondizionatamente a tutte le informazioni e dati che le amministrazioni sono tenute a rendere pubbliche tramite inserimento sui propri siti web, al secondo comma del medesimo articolo ha esteso la portata di tale innovativo istituto in modo estremamente significativo.
Infatti, tale disposizione prevede che: “Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.”
L’accesso civico diviene, dunque, più esteso rispetto al dettato precedente perché prevede che ogni cittadino possa accedere senza alcuna motivazione ai dati in possesso della Pubblica Amministrazione e che, contestualmente, non abbia la possibilità di ricevere rifiuto alla rispettiva richiesta di informazioni se non motivato.
E’ stato anche eliminato l’obbligo di identificare chiaramente dati o documenti richiesti ed è stata esplicitata la prevista gratuità del rilascio di dati e documenti (salvo i costi di riproduzione). L’ANAC ha approvato nella seduta del 28 dicembre 2016 la Delibera n. 1309 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013” e precisa:
* Per “accesso documentale” si intende l'accesso disciplinato dal capo V della legge 241/1990.
* Per “accesso civico” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza, ai documenti oggetto degli obblighi di pubblicazione.
* Per “accesso generalizzato” si intende l'accesso di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza
Giorni e orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00, il pomeriggio martedì e mercoledì dalle 16 alle 18.
Procedura
- Accesso civico “semplice”: il Responsabile dell’Accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente responsabile della pubblicazione per materia. Il Dirigente responsabile della pubblicazione, entro 30 giorni, pubblica nel sito web www.unionecoros.it, sezione Amministrazione Trasparente, il documento, l'informazione o il dato richiesto e, contemporaneamente, comunica al Responsabile Accesso civico l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale; altrimenti, se quanto richiesto risulti già pubblicato, nel rispetto della normativa vigente, ne dà comunicazione al Responsabile, indicando il relativo collegamento ipertestuale.Il Responsabile Accesso civico, una volta avuta comunicazione da parte del Dirigente responsabile della pubblicazione, comunica l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale, al richiedente.
- Accesso civico “generalizzato”: il Responsabile dell’Accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al Dirigente che detiene i dati, le informazioni o i documenti. Il Dirigente responsabile, se nella richiesta individua controinteressati, è tenuto a dare comunicazione agli stessi, che potranno presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso. Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni; in caso di accoglimento l’amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente ai richiedente i dati o i documenti richiesti. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti successivamente alla ricezione della stessa comunicazione, da parte del controinteressato.
Ritardo o mancata risposta
- Accesso civico “semplice”: nel caso in cui il Responsabile dell’Accesso civico non comunichi entro 30 giorni dalla richiesta l’avvenuta pubblicazione, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, pubblica tempestivamente e comunque non oltre il termine di 15 giorni, nel sito web www.unionecoros.it, sezione Amministrazione Trasparente, quanto richiesto e ontemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.
- Accesso civico “generalizzato”: nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta, il richiedente può presentare richiesta di riesame al RPCT, che decide con provvedimento motivato entro il termine di 20 giorni. Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’art. 5 bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Responsabile Accesso Civico:
Settore Segreteria AA GG - Dott. Nurra Francesco Maria Telefono 079.3406090 E-Mail segretario@unionecoros.it Settore Finanziario - Dr.ssa Sanna Orsola Telefono 079.3406090 E-Mail ragioneria@unionecoros.it
Settore Tecnico - Dr. Ing. Meloni Francesco Angelo - Telefono 079.34006320 E-Mail tecnico@unionecoros.it
Responsabile della Trasparenza:
Dott. Nurra Francesco Maria Telefono 079.3406090 - Mail segretario@unionecoros.it
Normativa di Riferimento:
Decreto Legislativo 33/2013 - Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.