Funzione associata – Approvazione degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica (PAI)
Con deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 32 del 28 settembre 2015, avente ad oggetto «STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI): TRASFERIMENTO UNIONE DEI COMUNI DEL COROS ED APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE» è stata confermata da parte dell’Unione Coros, l’assunzione della gestione associata del «Piano di assetto idrogeologico», che si intende come strumento di pianificazione territoriale che consente l’individuazione delle aree pericolose e a rischio idrogeologico;
Considerato che la delega della funzione da parte degli 11 Comuni a quel tempo aderenti all’Unione, è stata formalmente conferita con apposite deliberazioni comunali, ma non è stata seguita la formale accettazione da parte dell’Unione, la quale tuttavia ha esercitato la funzione in via di fatto, in coerenza con la volontà delegante, con DELIBERA DI CONSIGLIO n.28 del 28-07-2025 l’Unione Coros ha adesso stabilito di accettare, ora per allora, la delega della gestione associata della funzione relativa a «STUDI DI COMPATIBILITA' IDRAULICA, GEOLOGICA E GEOTECNICA DI CUI ALLE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI).
Con tale atto, l’Unione Coros ha pertanto formalmente assunto la delegazione amministrativa per la gestione associata della funzione a sanatoria, con decorrenza retroattiva “ora per allora”, a partire dal 1° dicembre 2015 mediante trasferimento della delegazione amministrativa da parte dei Consigli comunali alla stessa Unione dei Comuni del Coros.
COMPETENZA
Ai sensi del comma 1 dell’art. 1 della L.R. n. 33/2014, è attribuita alla competenza dei comuni l'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e degli studi di compatibilità geologica e geotecnica di cui alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), riferiti a interventi rientranti interamente nell'ambito territoriale comunale, inerenti al patrimonio edilizio pubblico e privato, alle opere infrastrutturali a rete o puntuali, alle opere pubbliche o di interesse pubblico nonché agli interventi inerenti l'attività di ricerca e i prelievi idrici e per la conduzione delle attività agricole, silvocolturali e pastorali.
Qualora tali interventi interessino l'ambito territoriale di diversi comuni, ovvero per le tipologie di intervento inerenti opere di mitigazione della pericolosità e del rischio, opere in alveo e attraversamenti di corsi d'acqua, la competenza all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica e di compatibilità geologica e geotecnica è attribuita all'Autorità di bacino di cui alla legge regionale 6 dicembre 2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici).
In caso di coinvolgimento dell’Autorità di Bacino nell’endoprocedimento finalizzato all’acquisizione di un parere o all’approvazione di uno studio di Compatibilità di competenza comunale ai sensi della LR n. 33/2014, in nessun caso sulla stessa può considerarsi formato il silenzio assenso, neanche nel caso in cui l’Autorità di Bacino non evidenzi la propria incompetenza.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’AVVIO DELL’ENDOPROCEDIMENTO
L’approvazione dello studio di compatibilità, di regola, non costituisce oggetto di un procedimento autonomo, ma confluisce nel procedimento autorizzativo relativo alla realizzazione di un’opera o di un intervento ed è, pertanto, conseguente all’avvio del procedimento da parte dell’Amministrazione cui compete l’indizione della conferenza di servizi e l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Le verifiche e le attività istruttorie relative all’endoprocedimento di competenza dei comuni delegato all’Unione Coros, sono subordinate alla trasmissione della richiesta del proponente, completa delle informazioni di carattere tecnico - amministrativo relative all’intervento proposto e della documentazione composta da elaborati testuali e grafici rilevanti ai fini PAI, da parte dell’Amministrazione procedente cui compete l’indizione della conferenza di servizi e l’adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Nella documentazione necessaria per l’espressione delle determinazioni di competenza dell’Unione Coros (approvazione dello studio di compatibilità) deve essere specificato quali opere o interventi sono soggetti al parere o all’approvazione di competenza dell’Autorità di Bacino, distinguendoli da quelli soggetti a parere o approvazione comunale e da quelli assentiti con relazione asseverata.
Sono improcedibili le istanze presentate all’Unione Coros direttamente dal soggetto proponente e, comunque, ai sensi dell’art. 20, comma 4, della L. n. 241/1990, in nessun caso può formarsi il silenzio assenso sulle istanze di approvazione degli Studi di Compatibilità che non siano presentate nell’ambito di procedimenti complessi il cui esame avvenga mediante conferenza di servizi ai sensi del capo IV della medesima legge.
La presentazione dello Studio di Compatibilità finalizzata alla relativa approvazione dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:
- Elaborati testuali
Relazione illustrativa dell’intervento e dei vincoli ai fini PAI.
L’elaborato dovrà contenere la descrizione puntuale dell’intervento corredata dell'analisi di dettaglio delle interferenze delle opere/interventi con la pericolositàvigente (idraulica e da frana) ed il reticolo idrografico regionale ai fini PAI.
- Elaborati grafici rilevanti ai fini PAI alla scala dell’intervento
- Su base DBGT (ultimo aggiornamento) e/o Ortofoto − Inquadramento dell’intervento (estesa ad un intorno sufficiente per localizzare l’intervento geograficamente)
- Planimetria dell’intervento nel PAI vigente;
- Planimetria dell’intervento nello Studio di Assetto Idrogeologico oggetto di presa d’atto o adozione di Consiglio comunale.
- Inquadramento che tiene conto di eventuali studi del Comune, non ancora approvati in ADIS, per i quali esiste una delibera di Consiglio Comunale che istituisce le misure di salvaguardia di cui agli articoli 4, 8 commi 8, 9, 10, 11 e 12, articoli 23, 25, 31, 32, 33 e 34 delle NA del PAI;
- Su base IGM serie 25V edita per la Sardegna dal 1958 al 1965
- Planimetria dell’intervento sul reticolo idrografico regionale ai fini PAI in formato shp e relative fasce di prima salvaguardia ai sensi del art. 30ter delle NA del PAI;
- Sezioni e prospetti dell’opera/e alla scala adeguata (se necessari)
Il grado di dettaglio dello studio di compatibilità, ferma restando la necessaria presenza dei contenuti e degli elaborati obbligatori, dovrà essere commisurato alla natura, alla tipologia e all’entità del singolo intervento, alla specificità del sito e alle interazioni con questo, alle condizioni del contesto in cui si inserisce e ai fattori ed alle cause che hanno prodotto lo stato critico di che trattasi (pericolo o rischio), e secondo i contenuti e le metodologie indicate negli allegati E ed F della NA del PAI.
PROCEDIMENTO
Di seguito, si esplicitano le fasi procedimentali a regime e i termini di svolgimento delle stesse, ai fini di una tempestiva adozione del provvedimento di approvazione dello Studio di Compatibilità Idraulica e/o Geologica e Geotecnica:
Le fasi di svolgimento del procedimento di approvazione degli Studi di Compatibilità possono essere così sintetizzate:
- istruttoria dello Studio di Compatibilità, comprensiva della verifica della completezza, delle condizioni di ammissibilità dell’intervento ai fini PAI e della richiesta di integrazioni documentali (eventuali);
- trasmissione proposta istruita di approvazione al Responsabile del Servizio;
- approvazione Studio di Compatibilità e trasmissione all’Amministrazione procedente.
Le istanze sono istruite dall’Ufficio Unico Intercomunale per la gestione delle funzioni finalizzate all'approvazione degli studi di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica di cui alle norme tecniche di attuazione del piano di assetto idrogeologico (PAI) costituito con Determinazione del Settore Amministrativo n. 68 del 01.12.2015, in modo da garantire il rispetto dei termini stabiliti dall’Amministrazione procedente con l’indizione della conferenza di servizi.
In fase di avvio dell’endoprocedimento, compito dell’Ufficio Unico Intercomunale del Coros è quello di verificare la provenienza, la presenza e la completezza della documentazione occorrente per l’effettuazione del successivo iter istruttorio.
Tutta la documentazione dovrà, comunque, essere firmata dai tecnici incaricati esclusivamente in digitale ed i files shape potranno essere firmati dopo averli archiviati in apposite cartelle compresse, a condizione che siano corredati dai codici univoci di riconoscibilità (impronte crittografiche basate su funzioni di hash) del documento trasmesso. In tal caso, l’impronta crittografica potrà essere riferita all’intera cartella compressa.
L’Ufficio Unico Intercomunale del Coros verifica la completezza della documentazione trasmessa, qualora non vi abbia provveduto l’Autorità procedente ai sensi dell’art. 6, comma 1, della L. n. 241/1990, e l’ammissibilità dell’opera/intervento ai fini PAI entro le tempistiche fissate nell’indizione della conferenza di servizi e, in caso di mancanza dei documenti prescritti, richiederà le necessarie integrazioni documentali o modifiche progettuali all’Autorità procedente affinché proceda a richiederle al proponente. Nella medesima nota, indirizzata all’Amministrazione procedente, si procederà altresì alla comunicazione del nominativo del Responsabile del procedimento.
Qualora la richiesta non venga ottemperata entro i termini assegnati ovvero abbia riscontro solo parziale o incompleto, si procederà con propria nota alla proposta di rigetto dell’istanza relativa all’endoprocedimento di competenza e alla determinazione conseguente.
La verifica di inammissibilità ai fini PAI, determinerà l’indicazione, ove possibile, delle modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’ammissibilità ovvero la dichiarazione di inammissibilità dell’opera/intervento ai sensi delle Norme PAI, dandone comunicazione all’Autorità procedente affinché valuti il rigetto dell’istanza.
Laddove siano state richieste modifiche ai sensi del capoverso che precede, l’Amministrazione che ha indetto la Conferenza di Servizi indicherà il termine per provvedere e la sospensione dei termini del procedimento sino alla trasmissione della documentazione integrativa. Decorsi inutilmente i termini così assegnati, l’Ufficio Unico Intercomunale tramite il proprio Responsabile del Servizio, adotta la determinazione di rigetto.
Nella fase di verifica delle condizioni di ammissibilità ai fini PAI, compito dell’Ufficio Unico Intercomunale del Coros è appurare, sulla base della documentazione prevista e presentata, che gli interventi proposti nelle aree di pericolosità idraulica e da frana siano riconducibili ad una delle fattispecie espressamente elencate negli articoli da 27 a 34 e nelle altre disposizioni delle NA del PAI, nel rispetto delle condizioni ivi stabilite comprese quelle poste dallo studio di compatibilità idraulica o geologica e geotecnica. Tutti gli interventi non espressamente elencati sono inammissibili. Qualora l’opera o l’intervento siano considerati inammissibili nonostante le eventuali modifiche o integrazioni, il Responsabile del Servizio adotta atto di dissenso e lo trasmette all’Autorità competente all’adozione del provvedimento finale.
Nelle ipotesi in cui le NA PAI subordinano l’ammissibilità dell’intervento ai fini PAI alla valutazione preventiva dell’Amministrazione comunale, quali esemplificativamente le fattispecie di cui agli artt. 27, comma 2, lett e); 27, comma 3 lett. e); 31, comma 3, lett. i); 33, comma 3 lett. a), deve essere allegata la deliberazione con cui il Consiglio/Giunta comunale competente dia atto della valutazione effettuata. L’allegato 2 alla Circolare 1/2019 “Indirizzi interpretativi e procedurali relativi alle norme di attuazione del piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico (PAI)” è abrogato.
Una volta che l’istanza sia stata considerata completa e l’intervento ammissibile ai fini PAI, l’Ufficio Unico Intercomunale del Coros procede alla verifica della compatibilità dell’opera/intervento mediante istruttoria dello studio, in termini di esaustività e completezza della documentazione presentata, e, nel rispetto dei termini stabiliti dall’Amministrazione procedente, trasmette le determinazioni di competenza.
Qualora l’istanza risulti completa ovvero lo diventi a seguito della presentazione delle integrazioni documentali, l’Ufficio Unico Intercomunale del Coros procederà alla predisposizione della relazione istruttoria che dovrà essere firmata dai tecnici istruttori e dal Responsabile del Procedimento nonché dal Responsabile del Servizio, che la vista per presa visione.
La relazione istruttoria dovrà contenere, fra l’altro, l’esito della verifica di completezza ed esaustività della documentazione e delle condizioni ammissibilità degli interventi o delle opere ai fini PAI. Gli Uffici non risponderanno della veridicità e oggettività dei dati e delle informazioni di base sui quali fonda lo Studio di Compatibilità e resterà nell’esclusiva responsabilità del professionista incaricato verificare ed attestare l’attendibilità degli stessi.
La relazione istruttoria, unitamente alla proposta di provvedimento di approvazione dello Studio, è inviata per l’adozione al Responsabile del Servizio insieme alla documentazione che andrà a costituire allegato dello Studio approvato, in formato .pdf/A e .shp e l’elenco degli allegati al provvedimento di approvazione.
APPROVAZIONE O RIGETTO DELLO STUDIO DI COMPATIBILITA’
Il Responsabile del Servizio, ricevuta la proposta istruita, procederà con propria determinazione all’approvazione dello Studio di Compatibilità idraulica e/o geologica geotecnica.
L’approvazione dello Studio è circoscritta alle circostanze di fatto ed allo stato dei luoghi ivi rappresentati, come risultanti dallo Studio medesimo.
Il provvedimento di approvazione dello Studio non è immediatamente efficace e lo diventa solo dopo il suo recepimento nel provvedimento conclusivo che autorizza l’opera o l’intervento. A tal fine, dovrà essere inviato tempestivamente all’Autorità procedente per l’adozione del provvedimento finale.
Nei casi in cui la documentazione non sia stata completata nonostante la richiesta di integrazioni o le modifiche progettuali non siano apportate nonostante la segnalazione di inammissibilità o di non compatibilità dell’opera, lo Studio di Compatibilità verrà rigettato con provvedimento del Responsabile del Servizio.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE DI SERVIZI
La partecipazione dell’Ufficio Unico Intercomunale del Coros alle Conferenze di Servizi asincrone avviene, a seconda della tipologia di Conferenza, mediante trasmissione di una nota recante le eventuali richieste di integrazioni documentali o richieste di chiarimenti ed indicando le modifiche eventualmente necessarie ai fini dell’assenso (Conferenza di Servizi preliminare ex art. 14, comma 3 e istruttoria ex art. 14 comma 1), ovvero mediante trasmissione del parere preliminare o della determinazione di approvazione dello Studio di Compatibilità da parte del Responsabile del Servizio dell’Ufficio Unico Intercomunale del Coros (Conferenza di Servizi decisoria).
Qualora la Conferenza di Servizi sia convocata in modalità sincrona ed in forma simultanea, la partecipazione dell’Unione Coros avviene mediante unico rappresentante delegato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’Ufficio Unico Intercomunale del Coros su tutte le decisioni di competenza della conferenza.