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Gestione associata del Servizio di Secondo Soccorso Veterinario (SSV)

Descrizione del servizio

L’Unione dei Comuni del Coros, su delega dei Comuni aderenti (Cargeghe, Codrongianos, Florinas, Ittiri, Muros, Olmedo, Ossi, Ploaghe, Putifigari, Tissi, Uri, Usini – codice NUTS ITG25), gestisce in forma associata il Servizio di Secondo Soccorso Veterinario (SSV) per cani vaganti feriti o abbandonati rinvenuti sul territorio.

Il servizio costituisce un’attività di secondo livello, integrativa rispetto al primo soccorso veterinario garantito dalla ASSL. Consiste nell’erogazione di prestazioni veterinarie specialistiche presso una struttura sanitaria veterinaria operativa H24, come previsto dalla L.R. n. 21/1994, dal relativo regolamento attuativo (D.P.G.R. n. 1/1999) e dalle Direttive Regionali in materia di randagismo (D.G.R. n. 17/39 del 27 aprile 2010).

Prestazioni previste (Elenco delle prestazioni comprese nel servizio)

Il servizio comprende le seguenti attività (dettaglio nell’Allegato 1):

  • Ricovero e mantenimento dell’animale in una struttura autorizzata;

  • Diagnostica e accertamenti clinici;

  • Esecuzione di terapie mediche e/o chirurgiche necessarie alla stabilizzazione dell’animale, in continuità con l’intervento iniziale dell’ASSL;

  • Dimissione e trasferimento dell’animale, a cura del Comune competente, presso canile sanitario o rifugio convenzionato.

La degenza ha una durata limitata al tempo strettamente necessario per il completamento del trattamento sanitario. Le prestazioni sono rese su richiesta del Comune territorialmente competente, con applicazione delle tariffe indicate nel listino approvato (allegato 03).

Affidamento del servizio e Accordo Quadro

Il servizio è stato affidato mediante Accordo Quadro (allegato 2) alla società:

Tilocca Service S.r.l.
Sede legale: Via Carlo Felice n. 54 – 07100 Sassari
CF e P.IVA: 02923920900
Tel. 079 4122449 – Email: info@vetsassari.it – PEC: tiloccaservicesrl@pec.it

Dati principali del contratto applicativo in adesione ad accordo quadro (allegato 1):

  • Durata: 48 mesi dalla stipula del contratto (13 maggio 2025), o fino a esaurimento dell’importo massimo se antecedente;

  • Importo massimo complessivo: € 124.650,00 oltre IVA;

  • Data attivazione servizio: 13 maggio 2025 (Contratto rep. n. 109/2025);

  • Non rinnovabile.

Attenzione:
Qualora l'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro venga interamente utilizzato prima della scadenza naturale, il servizio sarà automaticamente sospeso e non potranno essere attivati nuovi contratti applicativi, salvo eventuali rifinanziamenti disposti con apposito atto dell'Unione.

Contratti applicativi dei Comuni aderenti (Allegato 4 – Schema di determina di contratto applicativo)

Ogni Comune aderente può attivare il servizio sottoscrivendo un contratto applicativo con l’operatore economico, utilizzando lo schema di contratto fornito in allegato.

  • Ciascun Comune è responsabile della copertura economica del servizio attivato;

  • È tenuto ad acquisire il CIG derivato, con riferimento al CIG master dell’Accordo Quadro: B5C0FE69F9;

  • Deve comunicare all’Unione l’importo del contratto applicativo stipulato, ai fini del controllo sul rispetto del tetto di spesa massimo.

I corrispettivi si intendono onnicomprensivi di ogni costo connesso alla prestazione (spese generali, attrezzature, personale, presidi sanitari, trasporti, adempimenti amministrativi, ecc.), ad esclusione dell’IVA, che sarà applicata secondo legge.

Report clinico e tracciabilità 

Al termine dell’intervento, l’operatore è tenuto a compilare il report clinico e a consegnarlo al Comune competente. Il modulo deve contenere:

  1. Dati identificativi e segnaletici dell’animale;

  2. Numero microchip (se presente);

  3. Condizioni cliniche al momento dell’arrivo;

  4. Prestazioni e terapie effettuate.

Note tecniche e clausole contrattuali

  • Ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 36/2023, l’Accordo Quadro non è suddivisibile in lotti funzionali, in quanto tale suddivisione non risulta né tecnicamente praticabile né economicamente vantaggiosa.

  • In caso di mancata attivazione del servizio da parte dei Comuni, l’Accordo Quadro si estingue alla naturale scadenza, senza riconoscimento di alcun indennizzo per l’aggiudicatario.

  • Qualora al momento della scadenza del contratto vi siano interventi già avviati ma non conclusi, l’Accordo potrà ritenersi prorogato esclusivamente per consentirne il completamento.

 

Ultimo aggiornamento

15/05/2025